
DISCIPLINA GENERALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER LA TERZA ETA’ DI BERGAMO
Art. 1 OGGETTO.
Le disposizioni contenute nel presente atto costituiscono le regole basilari da osservare per la gestione di un Centro per la terza età Comunali. Il presente atto, inoltre è redatto tenuto conto di quanto previsto nello Statuto del Coordinamento Cittadino Gruppo e Associazioni Anziani Città di Bergamo.
La gestione dei Centri per la terza età è di norma, affidata alle associazioni che sul territorio, promuovano la partecipazione degli anziani alle diverse attività di coesione sociale, svolgendo anche una significativa attività di volontariato e garantendo l’efficacia e l’efficienza della gestione.
Art. 2 ORGANI DELLE ASSOCIAZIONI PER LA GESTIONE DEI CENTRI PER LA TERZA ETA’.
Le associazioni che gestiscono i Centri per la terza età devono essere composti dai seguenti organi:
- Assemblea degli Associati.
- Presidente, Consiglio Direttivo.
- Consiglio Direttivo.
- Collegio dei Revisori dei Conti.
- Collegio dei Probiviri.
Art. 3 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI.
L’assemblea degli Associati è l’organo che approva gli atti fondamentali dell’Associazione ed è costituita da tutti i Soci dell’Associazione che gestisce il Centro terza età.
L’Assemblea è l’organo che elegge il Presidente (di norma è il candidato più votato durante l’elezione), il Consiglio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.
L’Assemblea dei soci normalmente è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci ed è presieduta dal Presidente. Lo stesso Presidente può convocare in forma straordinaria l’assemblea qualora lo ritenga necessario o su richiesta (scritta) di almeno un quinto dei soci ordinari.
L’Assemblea approva il bilancio annuale presentato dal Presidente unitamente al Consiglio Direttivo ed approva anche, a maggioranza degli iscritti, le modifiche allo statuto dell’Associazione stessa.
Art. 4 PRESIDENTE.
Il presidente è il legale rappresentante del Centro per la terza età. Egli ha la responsabilità giuridica e gestionale del Centro stesso.
Il Presidente nomina:
- Il Vice Presidente,
- Il Segretario,
- Il Tesoriere.
Essi sono scelti fra i soci (anche se non facenti parte del Consiglio Direttivo), che hanno specifica competenza.
Il Presidente qualora sussistano situazioni oggettive di necessità previa delibera del Consiglio Direttivo può diminuire o ampliare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo stesso.
La norma è intesa a garantire al Centro per la terza età di non dover forzatamente ricorrere ad elezioni anticipate e proseguire l’attività sino alla data di scadenza del loro mandato.
Comunque il Consiglio Direttivo non può essere ridotto oltre il numero di tre componenti.
Nel caso di ampliamento dei numeri dei componenti del Consiglio Direttivo i consiglieri entranti dovranno essere soci del Centro per la terza età ed essere presenti nella graduatoria dei primi candidati non eletti nell’ultima votazione dell’Assemblea.
Art. 5 CONSIGLIO DIRETTIVO.
Il Consiglio direttivo è l’Organo Esecutivo e Amministrativo del Centro per la terza età. E’ formato dal Presidente che lo presiede, dal Vice presidente e da altri Consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio presentivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, assegna gli incarichi operativi e si riunisce in forma periodica per deliberare iniziative o promuovere attività a favore degli associati del Centro per la terza età. Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano il Segretario, e il Tesoriere senza diritto di voto a meno che non ne facciano parte.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo aprire la partecipazione alle riunioni ai collaboratori, che non siano parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto a meno che non ne faccia parte.
Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà essere preferibilmente dispari e nelle votazioni sulle delibere, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Art. 6 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
Il Collegio dei Revisori dei Conti rappresenta l’Organo di Controllo della gestione contabile del Centro per la terza età e viene eletto dall’Assemblea dei Soci.
E’ composto da tre componenti che alla loro prima riunione eleggono al loro interno il Presidente del Collegio.
Il loro mandato temporale coincide con quello del Consiglio Direttivo. I Revisori dei Conti hanno diritto di ispezione dei libri sociali e verifica di quelli contabili ma, salvo evidenti violazioni dello statuto o del Regolamento del Centro per la terza età, non possono opporsi alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Qualora i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero dei Probiviri, richiedessero una riunione specifica del Consiglio Direttivo per trattare gli argomenti di loro competenza, o ricorsi da parte di associati, il Presidente del Consiglio Direttivo dovrà convocarli alla prima data disponibile per esaminare quanto da loro esposto.
Art. 7 PROBIVIRI.
I Probiviri del Centro per la terza età sono i garanti della corretta applicazione delle regole.
Contro le delibere del Consiglio Direttivo o per divergenze che avessero a insorgere fra i Consiglieri o fra i Soci, nell’applicazione dello statuto e del regolamento, è ammesso il ricorso scritto ai revisori dei Conti che fungono anche da Probiviri.
Il ricorso sospende l’applicazione di eventuali delibere o provvedimenti disciplinari a carico di associati sino alla determinazione finale dei Probiviri.
Art. 8 SOCI.
L’iscrizione ed il tesseramento ad un Centro per la terza età del Comune di Bergamo, aderente al Coordinamento Cittadino, permette al Socio di frequentare altri Centri per la terza età esistenti sul territorio comunale.
La priorità per eventi promossi o con partecipazione finanziaria di un Centro per la terza età, è tuttavia riservata ai propri iscritti, solo in caso di residua disponibilità dei posti potranno essere accolte richieste di associati ad altri centri.
E’ consentito che sino ad 1/3 degli associati sia non residente nel comune di Bergamo. I soci non residenti nel Comune di Bergamo, hanno diritti e doveri identici ai residenti nel territorio comunale, possono candidarsi e in caso di elezioni a consigliere, assumer cariche direttive.
Le persone prive del requisito d’età, cinquant’anni, possono presentare domanda in deroga al Consiglio direttivo del Centro a cui vogliono aderire e verrà loro rilasciata la tessera di “Socio Aggregato” questa condizione li esclude però dal diritto di voto e di candidarsi, fino al raggiungimento del requisito d’età.
Art. 9 COORDINAMENTO CITTADINO.
Il coordinamento cittadino dei Centri per la terza età è costituito dai Presidenti dei Centri per la terza età.
Nell’ambito dei componenti, viene nominato il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Segretario e il Tesoriere.
Il coordinamento cittadino dei Centri per la terza età ha sede presso gli uffici della Direzione Servizi Sociale ed educativi di Bergamo e funziona in stretto collegamento con l’Assessorato alla Coesione Sociale di Bergamo.
Art. 10 QUOTA ANNUALE.
L’importo della quota annuale per l’iscrizione o il rinnovo della qualità di Socio al Centro per la terza età, viene fissato dal Consiglio Direttivo del Coordinamento Cittadino, d’intesa con l’Assessorato alla Coesione Sociale, entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per l’anno successivo.
Art. 11 ISCRIZIONE DEI CENTRI PER LA TERZA ETA’ AL COORDINAMENTO CITTADINO.
Sono componenti di diritto del Coordinamento Cittadino, tutti i Centri per la terza età presenti sul territorio comunale.
Art. 12 DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COORDINAMENTO CITTADINO.
I membri del Consiglio e del coordinamento, eletti dall’assemblea rimangono in carica per tutto il mandato e fino al rinnovo delle cariche, indipendentemente dagli incarichi rivestiti nell’ambito del Centro per la terza età di appartenenza.
Art. 13 NORMA FINALE.
Per tutto quanto non è previsto nel presente Regolamento, deve prevalere lo spirito d’associazione e la volontà d’essere al servizio della collettività, caratteristica tipica degli appartenenti alla comunità di Bergamo.