Lo Statuto

Art. 1 COSTITUZIONE –  SEDE – DURATA

E’ costituita in Bergamo Via Giordano 1/A. L’Associazione denominata: “ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE E RICREATIVA PER LA TERZA ETA’ “. L’Associazione di volontariato non ha fini di lucro ed è a tempo illimitato.

Art. 2 FINALITA’

L’Associazione mediante la gestione del “Centro Culturale e Ricreativo di Longuelo” ha lo scopo di realizzare un punto di incontro e aggregazione al fine di promuovere e incoraggiare le relazioni interpersonali fra i Soci e i cittadini delle altre fasce di età esistente nel territorio.

In questo ambito l’Associazione si propone di sviluppare attività: ricreativa – culturali – socio assistenziali – socio sanitarie, tese a prevenire situazioni di isolamento e di bisogno dei Soci, al fine di realizzare lo scopo solidaristico dell’Associazione. L’Associazione nel rispetto del pluralismo e delle diverse opinioni, non assume una connotazione partitica, ne può essere usata per fini politici di parte.

Art. 3 SCOPI

Le attività del Centro sono autogestite dai Soci. Essi prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente. Il Centro è aperto a tutti i cittadini di Bergamo nel rispetto delle norme che regolano l’attuazione delle singole attività. Le attività dell’Associazione si articolano intorno ai seguenti interventi:

  • Promozione sviluppo e gestione di attività culturali e ricreattive.
  • Promozione di attività hobbistiche e di lavoro.
  • Promozione di attività psicomotorie tese al mantenimento della capacità psicofisiche.
  • Organizzazione di turismo sociale e colturale.
  • Promozione di attività informativa di segretariato sociale di consulenza amministrativa e previdenziale.
  • Promozione di iniziative di prevenzione di difesa della salute, e di servizi alla persona.
  • Prevenire situazioni di isolamento e risolvere di bisogno dei Soci.   

Art. 4 ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE 

Sono organi dell’associazione: 

  • L’Assemblea dei Soci.
  • Il Consiglio Direttivo.
  • Il Presidente.
  • Il Vice Presidente.
  • I Revisori dei Conti e i Probiviri.

Art. 5 SOCI

L’Associazione si compone di un numero illimitato di Soci, che abbiano compiuto il 50° anno di età*.

*( Soci che possono candidasi alle varie cariche dell’Associazione e possono votare nelle varie Assemblee).

“Come Soci Aggregati possono iscriversi all’Associazione anche le persone  che non abbiano compiuto il 50° anno di età; (Il Socio Aggregato non può candidasi alle varie cariche dell’Associazione e non può votare nelle varie Assemblee). Il Socio Aggregato ha però gli stessi diritti e doveri dei Soci tranne quanto sopra indicato”.

E’ Socio chiunque aderisce all’Associazione mediante tesseramento. Le adesioni sono aperte a tutti i residenti del Quartiere in primis, ed ai residenti della Circoscrizione di appartenenza.

La partecipazione alle varie attività culturali e  ricreative socio assistenziali, alle assemblee, nonché il rinnovo del tesseramento, possono essere disciplinate da appositi regolamenti redatti per le varie manifestazioni residuali dal Consiglio Direttivo.

Ogni Socio non può appartenere a più enti che gestiscono i centri  terza età. I soci sono tenuti alla osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

La quota associativa dovrà essere versata di anno in anno, e perde validità al 31 Dicembre di ogni anno. Il mancato rinnovo entro il 31 Marzo comporta la decadenza del Socio, e la conseguente cancellazione dall’elenco dei Soci. 

Art. 6 DECADENZA DA SOCIO

La qualità di Socio si perde per:

  • Dimissioni
  • Decadenza
  • Espulsione

Le Dimissioni devono essere presentate  in forma scritta al Presidente ed avranno effetto alla fine dell’esercizio in corso.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità nei versamenti della  quota associativa oltre il 31 Marzo dell’anno in corso.

L’ espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo per  comportamento contrario agli scopi dell’Associazione o per indegnità morale.

Comportamento contrario sarà considerato anche quello che con qualsiasi mezzo scritto o orale, arrechi comunque all’Associazione un danno morale o materiale.

I Soci dimissionari, decaduti o espulsi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

Art. 7 ASSEMBLEA ORDINARIA

 L’Assemblea delibera in merito a:

  • Bilancio consuntivo e preventivo
  • Elegge il Consiglio Direttivo e /o il Presidente del Consiglio
  • Elegge il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 8 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’ Assemblea dei Soci è la riunione in forma collegiale degli iscritti. L’ Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro il 31 marzo, qualora vi fossero particolari ragioni da accertarsi da parte del Consiglio Direttivo, l’Assemblea potrà essere tenuta entro il 30 Maggio.

E’ Convocata mediante avviso di convocazione contenente l’indicazioni del giorno, dell’ora, del luogo, e dell’ordine del giorno dell’Assemblea. L’avviso dovrà essere affisso all’albo dell’Associazione almeno 15 giorni (quindici) giorni prima del giorno fissato per l’Assemblea.

Hanno diritto di voto i Soci in regola con la quota associativa prima del 31 marzo. L’associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio mediante delega scritta. Ogni Socio non potrà avere più di una delega.  

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

  • Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di 5 e non più di 9 consiglieri e dura in carica 3 (tre) anni;
  • Predispone il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo;
  • Assegna gli incarichi operativi per la realizzazione dei programmi;
  • Approva le forme di collaborazione con altri organismi;
  • Approva i regolamenti per lo svolgimento delle varie attività;
  • Approva i programmi delle singole iniziative;
  • Fissa l’orario di apertura e chiusura del Centro Culturale e Ricreativo;
  • Il Consiglio al suo interno nella prima riunione elegge il Presidente dell’Associazione se non ha provveduto l’Assemblea in sede di Nomina.  

Art. 10 DECADENZA DAGLI INCARICHI

I titolari di organi Associativi decadono:

  • Per dimissioni
  • Per revoca, quando non esplicano più attività Associativa inerente alla loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.

La revoca viene deliberata da almeno due terzi dei Consiglieri, sentito l’interessato.

Se il Consigliere, in caso di ingiustificata assenza per almeno  3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo con delibera Consigliare.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il presidente o in caso di un suo impedimento il Vice Presidente:

  • Rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed ha la firma sociale;
  • Cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio;
  • Dirige e coordina attraverso il lavoro collegiale dei singoli Consiglieri, le attività dei gruppi di lavoro, quando costituiti;
  • Dispone in merito a quanto è necessario per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione;
  • E’ facoltà del Presidente nominare un Segretario e un Tesoriere scegliendo fra i Consiglieri eletti dall’Assemblea. 

Gli incarichi di Segretario e di Tesoriere, possono essere affidati a un solo consigliere. Al Presidente compete l’approvazione degli eventuali rimborsi di spesa ai Soci o a terzi.

Art. 12 SEGRETARIO

Quando nominato dal Presidente dell’Associazione il Segretario:

  • Redige i verbali delle riunioni del Consiglio;
  • Cura la tenuta e la conservazione dei libri associativi;
  • Cura la contabilità dell’Associazione;
  • Cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio e l’esecuzione delle decisioni del Presidente.

L’incarico di Segretario è gratuito, ha però diritto ad eventuali rimborsi spese. 

Art. 13 TESORIERE

Quando nominato dal Presidente dell’Assemblea il Tesoriere.

  • Gestisce la cassa sociale provvede alle riscossioni e ai pagamenti;
  • Risponde al Presidente in merito alle riscossioni e ai pagamenti;
  • Risponde al presidente per il suo operato e fornisce al Consiglio apposito rendiconto periodico e annuale;
  • L’incarico di Tesoriere è gratuito, ha però diritto ad un eventuale rimborso spese;
  • L’incarico di Tesoriere è cumulabile a quello di Segretario.

Art. 14 REVISORI DEI CONTI

I Revisori dei Conti in numero tre (3) effettivi e di due supplenti eletti dall’Assemblea dei Soci, possono essere anche non Soci. Durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Tale incarico è onorario e non retribuito. I revisori dei Conti eletti, nella loro prima riunione eleggono al loro interno il loro Presidente. Esercitano il controllo sulla gestione contabile dell’Associazione. Essi hanno pertanto diritto d’ispezione e di verifica anche individuale dei libri sociali contabili della gestione. Il collegio dei Revisori presenta una relazione, sui controlli effettuati durante l’esercizio, all’Assemblea annuale in occasione del rendiconto dell’esercizio. 

Tale incarico è onorario e non retribuito. I revisori dei Conti eletti, nella loro prima riunione eleggono al loro interno il loro Presidente. Esercitano il controllo sulla gestione contabile dell’Associazione. Essi hanno pertanto diritto d’ispezione e di verifica anche individuale dei libri sociali contabili della gestione. Il collegio dei Revisori presenta una relazione sui controlli effettuati durante l’esercizio all’Assemblea annuale in occasione del rendiconto dell’esercizio. 

Art. 15 PROBIVIRI

Contro le delibere del Consiglio Direttivo o per divergenze che avessero a insorgere fra i Consiglieri o fra i Soci e sull’applicazione del prente Statuto, è ammesso il ricorso scritto ai Revisori dei Conti che fungono anche da Provibiri 

Art. 16 COMUNICAZIONI E NOMINE

Qualora l’Associazione stipuli accordi o convenzioni con l’Amministrazione Comunale, la nomina e le variazioni dei titolari degli Organismi Associativi devono essere comunicate a:

  • Assessorato alle Politiche Sociali;
  • Presidente della Circoscrizione;
  • Presidente del coordinamento Cittadino.

Art. 17 UTILIZZO DEI UTILI

Nella  eventualità che vi fossero utili di gestione, questi dovranno essere reinvestiti nell’esercizio successivo, per finalità previste dall’art. 2 o devoluti ai fini di pubblica utilità. Tutte le operazioni effettuate a qualsiasi titolo sono rivolte esclusivamente a finalità sociali.

Art. 18 SCIOGLIMENTO

L’Associazione potrà sciogliersi con il voto favorevole della metà più uno (1) dei Soci aventi diritto di voto. La proposta di scioglimento dovrà essere comunicata ai Soci aventi diritto di voto almeno un mese prima della data di convocazione dell’Assemblea che è chiamata a deliberare in proposito.

Se è deliberato lo scioglimento il o i liquidatori nominati dall’Assemblea provvederanno alla liquidazione del patrimonio associativo. L’attivo residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni analoghe.

Qualora l’Assemblea dei Soci deliberasse di acquistare la qualifica di ONLUS, così come disciplinata dal decreto legislativo 04 /12/1997 N° 480 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 02/01/1998 serie generale sulla devoluzione dell’attivo residuato, dovrà essere sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23/12/1996 N° 682 salva  diversa designazione imposta dalla legge.

Art. 19 NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge e del Codice Civile.

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